Sardegna – superamento precariato ed elezioni regionali.

da | 21/01/2014 | Atti parlamentari, Interrogazioni, Novità | 2 commenti

Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
la giunta regionale della Sardegna, con deliberazione n. 48/23 dell’11 dicembre 2012 ha approvato un piano per il superamento del precariato, attraverso la riaperta della procedura di stabilizzazione a domanda del personale precario per gli anni 2010-2012, stabilendo il contingente di posti per categoria ed i requisiti di ammissibilità, ai sensi delle vigenti leggi regionali, elencate per esteso nella delibera;
in calce alla procedura del suddetto programma di reclutamento era espressamente indicato che; «le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2012, n.13 e all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 13 settembre 2012, n.17, sono oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale. Qualora le stesse dovessero essere dichiarate incostituzionali, l’Amministrazione procederà in conformità al nuovo quadro giuridico»;
le disposizioni citate sono tra quelle ai sensi delle quali si svolgeva la procedura di reclutamento, e sulle quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale;
con Sentenza n. 277/2013, depositata il 22 novembre 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni contenute in diverse leggi della regione Sardegna, ma, per quanto interessa in questa sede, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 26 giugno 2012, n. 13, nonché dell’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012; a chiusura della procedura di reclutamento, il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato l’elenco del personale risultato stabilizzato: ad avviso dell’interrogante le modalità individuate per rendere pubblici i risultati della procedura nonché l’elenco risultano, se non maliziose, vistosamente in difetto di trasparenza, in quanto essi non comparivano nella home page, né in forma di link chiaramente e immediatamente e visibile, scelta che, ad avviso dell’interrogante, può aver contribuito a rallentare eventuali azioni impugnative;
a seguito della sentenza, non vi è stato annullamento della procedura di reclutamento – ritrovatasi, ad avviso dell’interrogante, priva del fondamento giuridico in base al quale era stata attivata – in quanto l’amministrazione ha ritenuto di applicare le norme di una precedente procedura, risalente al 2009, basata sull’articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007;
risulta all’interrogante che ciò abbia comportato il ripescaggio del vecchio bando, nonché un rimpasto delle domande di stabilizzazione, sulla base della legge n. 3 del 3 agosto 2009, articoli 3, commi 2 e 5, nonché della legge n. 12 del 13 giugno 2012;
la procedura di reclutamento deliberata nel 2012 prevedeva, tra i requisiti, la maturazione di almeno 30 mesi di attività lavorativa anche non continuativa nel periodo 29 maggio 2202 – 30 giugno 2011 (presso qualunque ente territoriale o pubblica amministrazione ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001), ma l’elenco della graduatoria pubblicata tiene immotivatamente conto del termine finale del 18 agosto 2009 –:
quali eventuali iniziative di competenza il Ministro ritenga opportuno assumere in relazione a quanto indicato in premessa alla luce del dettato costituzionale e della legislazione vigente, nello specifico della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che all’articolo 1, comma 401, limita il ricorso all’istituto della stabilizzazione dei lavoratori precari all’interno della pubblica amministrazione, mediante la modifica dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». (4-03186)

2 Commenti

  1. alberto

    Gentile Andrea,
    l’intervento contiene numerose imprecisioni. La Regione vistasi cassare alcuni articoli delle proprie leggi dalla corte costituzionale ha semplicemente proceduto a chiudere la stabilizzazione con le norme non cassate. Non ci sono procedure di “ripescaggio” o rimpasti. Solo la stabilizzazione di precari con almeno 30 mesi di contratto e una selezione pubblica di reclutamento.

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