Abbanoa – risponde l’autorità

da | 30/04/2015 | Articoli, Novità | 0 commenti

Milano, 28 aprile 2015

Oggetto:  chiarimenti su “Partite pregresse e conguaglio regolatorio 2005/2011” del gestore unico del servizio idrico integrato della Sardegna Abbanoa S.p.A.

 

In merito alla questione delle partite pregresse – afferenti cioè a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore e disciplinati dal D.M. 1° agosto 1996 – si rileva che il comma 31.1 dell’Allegato A alla delibera 643/2013/R/IDR, recante il metodo tariffario idrico (MTI), prevede che “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”.

Il successivo comma dettaglia alcune regole per la loro riscossione a tutela degli utenti, stabilendo che: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’ultimo anno di cui si dispone del dato relativo ai volumi misurati e il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

La scelta di trattare separatamente i conguagli afferenti ai periodi precedenti al trasferimento a questa Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore – determinati in base alla metodologia tariffaria allora vigente e dunque non in base alla regolazione della stessa Autorità – risponde a esigenze di trasparenza verso l’utenza nonché di responsabilizzazione dei soggetti competenti, atteso che i conguagli in parola derivano da scelte assunte negli anni passati da tali soggetti.

Con specifico riferimento, si evidenzia che Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato per la Sardegna, ha rappresentato all’Autorità, con nota del 14 gennaio 2015, una grave situazione finanziaria della gestione riferita agli anni passati, da cui si sono originate partite pregresse per un importo complessivo di 106 milioni di euro, che la società intende riscuotere dagli utenti per garantire l’equilibrio finanziario della gestione. La stessa Abbanoa ha contestualmente chiesto all’Autorità di predisporre strumenti di contenimento dell’impatto finanziario delle rateizzazioni dei citati conguagli, ai sensi della citata delibera 643/2013/R/IDR.

A seguito della richiesta di Abbanoa, l’Autorità ha formulato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta di indirizzi in ordine ai sistemi tariffari di perequazione e anticipazione anche per il settore idrico e alla possibilità di prevedere misure di sostegno di carattere finanziario per operatori in disequilibrio, avvalendosi di Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Facendo seguito agli indirizzi del Governo e in esito all’istruttoria compiuta, l’Autorità ha ritenuto necessario adottare una misura urgente di perequazione finanziaria – non economica – con natura anticipatoria, al fine di rendere maggiormente sostenibile la rateizzazione degli importi che gli utenti del servizio idrico integrato della Sardegna sono tenuti a corrispondere, garantendo al contempo l’equilibrio finanziario di Abbanoa.

Con la recente delibera 23 aprile 2015, 188/2015/R/IDR, l’Autorità ha disposto che la Cassa Conguaglio per il settore elettrico eroghi, in tranche, a favore di Abbanoa un importo di 90 milioni; importo necessario per superare le straordinarie e urgenti criticità del gestore, evitandogli il rischio default. Abbanoa, dal canto suo, dovrà restituire le somme anticipate in otto rate semestrali a partire dal 30 giugno 2016, con un tasso di interesse pari a quello ottenuto dalla Cassa sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere. Il gestore dovrà, altresì, provvedere al miglioramento delle condizioni di incasso, ultimando l’implementazione di sistemi di misurazione e servizi commerciali più efficaci e accantonare, per ciascuna annualità del periodo 2016-2019, un ammontare di risorse corrispondente al 10% del valore dei “costi operativi” riconosciuto ammissibile ai fini della determinazione tariffaria per il 2014.

L’Autorità ha inoltre deliberato , per garantire la sostenibilità sociale delle tariffe applicate da Abbanoa e in particolare alle fasce più deboli, che la tempistica per la rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse qualificate ed approvate dall’Ente d’Ambito con la delibera 26 giugno 2014, n. 18, sia estesa a 56 mesi a partire da maggio 2015.

Il provvedimento dell’Autorità prevede, da ultimo, che l’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna, d’intesa con il gestore, presenti all’Autorità e alla Cassa una relazione semestrale in merito alle misure avviate per il risanamento della società, con l’esplicitazione delle relative tempistiche di attuazione e degli effetti attesi, e all’evoluzione della posizione finanziaria della gestione. Si rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione dell’entità della componente tariffaria da applicare alle tariffe per il servizio idrico su scala nazionale per la perequazione finanziaria introdotta.

Per una più approfondita disamina della questione, si rimanda alla delibera 188/2015/R/IDR, che si allega alla presente nota.

 

Colgo l’occasione per ringraziare l’autorità per aver risposto ai quesiti inviati

fonte : www.andreavallascas.it

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